Condizioni cotrattuali per la manutenzione della caldaia

N.B.: le normali operazioni di manutenzione NON possono arrecare danno ad una caldaia SANA; pertanto Ino Service non riconosce garanzie su danni dichiarati dal cliente successivamente alla manutenzione, poichè essi non sono in alcun modo imputabili alle verifiche effettuate.

I danni dichiarati dal cliente dopo la manutenzione sono da intendersi come preesistenti alla manutenzione o come rotture latenti, ovvero derivanti da pezzi compromessi dal tempo e già in precarie condizioni che si rompono nel pulirli e/o controllarli.

Pertanto, eventuali assistenze successive alla manutenzione sono sempre da intendersi gestite secondo le clausole ben specificate alla pagina relativa alle riparazioni, clicca qui. Con la conferma d’ordine della manutenzione il cliente accetta esplicitamente tali condizioni.

L’orario di inizio dell’apapuntamento potrebbe subire variazioni di circa mezz’ora, il tecnico potrebbe presentarsi mezz’ora prima o mezz’ora dopo rispetto all’orario selezionato al momento della prenotazione.


Il 16/10/2014 sono entrati in vigore nuovi adempimenti da parte dei cittadini per quanto riguarda la manutenzione delle caldaie.

Per effettuare la prossima manutenzione della caldaia, quindi, sarà indispensabile avere la seguente documentazione:

  • Dati catastali dell’immobile (sezione, foglio, particella, subarterno), che si possono recuperare sul rogito o sul contratto d’affitto oppure richiedere all’agenza delle entrate, anche online
  • Il punto di consegna del combustibile (PDR) normalmente presente in bolletta o sul contratto con l’azienda fornitrice
  • Lettura del contatore gas (visibile sul contatore gas) da effettuarsi nei 7 giorni precedenti la manutenzione

In caso di dubbi o mancanze, Vi preghiamo di chiamare preventivamente il numero 334 / 739 46 58:

i ns. operatori sono a Vs. disposizione per chiarire tutti i dubbi.

ATTENZIONE: SENZA QUESTI DATI NON SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE LA MANUTENZIONE E SARA’ ADDEBITATO IL COSTO USCITA DEL NS. TECNICO, PARI A 45 EURO IVA COMPRESA

Adeguamento canna fumaria in condominio

Il 26 settembre 2015 è stato il giorno in cui in Italia, come obbligo di legge, è stato imposto di non immettere più sul mercato caldaie al di fuori di quelle a condensazione. direttiva Europea 2005/32/CE

Nell’esempio viene raffigurato il metodo tradizionale utilizzato dalla maggior parte dei condomini per l’espulsione dei fumi derivati dal funzionamento delle caldaie.

La canna fumiaria principale attraversa tutto il condominio e tutte le caldaie vanno a collegarsi allo scarico principale che termina sul tetto.

Quando il condominio fu costruito venne installata una canna fumaria con requisiti adatti per le caldaie a camera aperta e quindi perfettamente a norma.

Possibilità di detrazione fiscale con SCONTO IN FATTURA

Supponiamo che all’interno del condominio una caldaia sia da sostituire perche vecchia oppure non conviene ripararla, il proprietario dell’abitazione si vede costretto (vedi direttiva europea) a sostituirla con una caldaia a condensazione.

I fumi di scarico prodotti dalle caldaia a condensazione pero’ raggiungono temperature piu’ elevate rispetto alle caldaie a camera aperta di conseguenza la canna fumaria non e’ piu’ idonea per sopportare tali temperature.

Quindi per il collegamento della nuova caldaia e’ necessario installare una nuova canna fumaria che di solito viene installata all’esterno del condominio.